Art. 4 · Iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente"

Art. 4

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Iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente"

In vigore dal 3 set 2014
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta dell'elenco degli organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S. 2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico e consultabile sul sito web www.poliziadistato.it 3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all', debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, corredata del certificato di accreditamento di cui all', comma 1, lett. a).
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2014-06-04;115#art-4