Art. 2
2 / 4In vigore dal 1 giu 2014
1. Gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all' transitano nel ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza con il grado e l'anzianità posseduta nel ruolo normale del medesimo Corpo, collocandosi nel ruolo aeronavale dopo i parigrado con uguale o maggiore anzianità.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1, in soprannumero agli organici del ruolo normale ovvero la cui promozione sia stata disposta, ai sensi della vigente normativa, in eccedenza all'organico del proprio grado nel medesimo ruolo normale, conservano nel ruolo aeronavale la posizione soprannumeraria ovvero in eccedenza.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e all'articolo 909 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i colonnelli transitati nel ruolo aeronavale sono computati nelle consistenze organiche del ruolo normale fino al collocamento in congedo ovvero fino all'atto della promozione al grado superiore.
4. Per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del transito, agli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del presente decreto non è richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e delle attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito. Nei confronti di tali ufficiali non si applica la limitazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
5. I colonnelli transitati nel ruolo aeronavale ai sensi dell', comma 1, non possono conseguire in tale ruolo promozioni al grado superiore con decorrenza anteriore alla data del transito.
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