Art. 1 · Principi e strumenti

Art. 1

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Principi e strumenti

In vigore dal 31 mag 2014
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 29 novembre 2011, n. 223, recante le norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in particolare l'articolo 11; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»; Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la delibera n. 122 del 2010, adottata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, recante indirizzi in tema di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche con personale contrattualizzato e non contrattualizzato; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 382/bis del 23 dicembre 2010, con cui è stato adottato il «Sistema di misurazione e valutazione della performance»; Vista l'informativa effettuata alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2014, riscontrata con nota n. 1613 del 14 febbraio 2014; Adotta il seguente regolamento: Principi e strumenti 1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, la valutazione degli esperti si fonda sulla valutazione oggettiva dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati, nell'esercizio delle specifiche funzioni all'interno degli uffici centrali o periferici dell'amministrazione. 2. Il procedimento è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, della partecipazione al procedimento del valutato e dell'eventuale verifica della valutazione da parte del valutatore di secondo grado. 3. La scheda di valutazione è redatta al termine di ogni anno solare, su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante. 4. La Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito "DGCS") verifica in ogni fase la regolarità del procedimento, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi tre mesi dell'anno.
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