Art. 23 · Pluralità di difensori e società professionali
Capo IV

Art. 23

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Pluralità di difensori e società professionali

In vigore dal 3 apr 2014
1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata. 2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.
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