Art. 22 bis · Compensi a tempo
Capo IV

Art. 22 bis

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Compensi a tempo

In vigore dal 23 ott 2022
1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.
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