Art. 13 · Giudizi non compiuti
Capo III

Art. 13

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Giudizi non compiuti

In vigore dal 3 apr 2014
1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55#art-13