Art. 9 · Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
Capo I

Art. 9

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Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

In vigore dal 1 apr 2014
1. All'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attività di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attività, continuano la predetta attività dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti dall' del presente decreto per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la loro attività alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma non comporta, di per sè, variazione della titolarità dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso, più svolgere attività di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»; c) il comma 6 è abrogato.
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