Capo I
Art. 8
8 / 12Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
In vigore dal 1 apr 2014
1. All'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» è aggiunta la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e d) sono abrogate;
c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica»;
d) al comma 3, le parole: «Tale centro» sono sostituite dalle seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole: «in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro di cui al comma 1, lettera e)»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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