Art. 7 · Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
Capo I

Art. 7

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Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

In vigore dal 1 apr 2014
1. L' del decreto 17 maggio 1995, n. 317, è sostituito dal seguente: « (Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore. 2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida: a) di categoria BE; b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. 3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore. 4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora. 5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.».
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