Art. 3 · Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
Capo I

Art. 3

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Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

In vigore dal 1 apr 2014
1. All' del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all', comma 2»; b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola». 2. All' del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole di cui al punto a),» fino a: «sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:» sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»; c) il comma 3 è abrogato.
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