Capo I
Art. 10
10 / 12Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 apr 2014
1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono più applicabili trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono più applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all', comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall', comma 1, lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentrano nei locali di altre autoscuole, già autorizzate alla data del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile.
4. Fino alla completa predisposizione dei questionari di esame informatizzati di cui all', comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE», le disposizioni di cui all', comma 2, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall' del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione teorica per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1E, CE, D1E e DE.
Storico versioni
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