Art. 3
3 / 5Limite massimo degli emolumenti
In vigore dal 1 apr 2014
1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell', è determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della giustizia al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze:
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| | Limite retributivo (% |
| | del trattamento |
| | economico del Primo |
| |Presidente di Corte di |
|  Fascia | cassazione) |
+===============+=======================+
|  1 | 100%  |
+---------------+-----------------------+
|  2 | 80%  |
+---------------+-----------------------+
|  3 | 50%  |
+---------------+-----------------------+
2. Tali limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nei casi in cui l'amministratore con deleghe sia anche dirigente della società, sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, ai fini del rispetto del limite stabilito dai precedenti commi, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dai precedenti commi per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
4. Qualora ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell', comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al 30 per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della fascia di appartenenza.
5. I limiti stabiliti dai commi precedenti si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.
6. Nei limiti fissati dai commi precedenti, i consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.
Storico versioni
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