Titolo I
Art. 8
8 / 19Limiti e criteri per la destinazione delle risorse
In vigore dal 14 mar 2014
Limiti e criteri
per la destinazione delle risorse
1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate ai soggetti indicati all', che hanno presentato domanda ai sensi degli , nell'ambito delle percentuali previste dall'articolo 2-bis, comma 2, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b), del decreto-legge.
2. Alla ripartizione delle risorse disponibili di cui al comma 1 tra i soggetti legittimati all'accesso al Fondo, si provvede attraverso elargizioni ed interventi di solidarietà civile in misura dell'intero ammontare del danno subito e riconosciuto in sede giudiziaria e comunque non superiore a euro 3 milioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge e dal presente regolamento.
3. Quando, in relazione alle istanze positivamente istruite, le risorse disponibili di cui al comma 1 non sono sufficienti per disporre le elargizioni secondo quanto previsto dal comma 2, si provvede ad una riduzione pari al venti per cento per tutte le istanze, fatta salva la possibilità, previo parere del Collegio, di disporre un aumento, ovvero una diminuzione della predetta percentuale, in relazione all'ammontare massimo di cui al comma 2, nonché anche sulla base della gravità dell'evento, delle lesioni riportate, compreso il decesso, nonché del numero delle vittime del medesimo evento e del contesto in cui è avvenuto il fatto, fermo restando il limite massimo di euro 3 milioni.
4. Il Collegio formula il parere sulle elargizioni e sugli interventi di solidarietà civile, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
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