Art. 6 · Individuazione degli aventi diritto all'accesso al Fondo
Titolo I

Art. 6

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Individuazione degli aventi diritto all'accesso al Fondo

In vigore dal 14 mar 2014
1. Fermo restando quanto previsto dall', l'accesso al Fondo è consentito alle persone fisiche che rientrano tra le vittime di cui al comma 2 del medesimo , che non abbiano percepito a titolo di risarcimento somme provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato e che, alla data di presentazione della domanda: a) non siano sottoposti ad una misura di prevenzione, ovvero ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o, limitatamente al risarcimento di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge, non siano destinatari di un provvedimento di cui all', comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401; b) non risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 2. L'accesso al Fondo è consentito altresì alle Amministrazioni statali ed agli enti pubblici che abbiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, anche a titolo di definizione transattiva ovvero di provvisionale, somme alle vittime legittimate alla presentazione della domanda ai sensi del presente regolamento.
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