Art. 5 · Condizioni e limiti per l'accesso al Fondo
Titolo I

Art. 5

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Condizioni e limiti per l'accesso al Fondo

In vigore dal 14 mar 2014
1. L'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia, anche in primo grado, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno o al pagamento di una provvisionale, fermi restando i presupposti previsti dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge. Sono esclusi dall'accesso al Fondo le richieste di elargizione o gli interventi relativi alle sentenze passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 2. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate: a) a corrispondere elargizioni alle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nei limiti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge; b) a disporre interventi di solidarietà civile alle vittime di azioni delittuose commesse in occasione di manifestazioni di diversa natura, comunque connesse a fatti che hanno determinato danni alle persone, anche attraverso il concorso economico alla definizione transattiva di liti ed all'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice, nei limiti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge.
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