Art. 4 · Funzionamento del Fondo
Titolo I

Art. 4

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Funzionamento del Fondo

In vigore dal 14 mar 2014
1. Per il suo funzionamento il Fondo si avvale, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che assicura, attraverso le risorse disponibili: a) l'assistenza tecnica e il supporto al Collegio; b) la trattazione delle istanze trasmesse ai sensi dell', nonché gli adempimenti connessi agli atti istruttori ed ai pareri espressi dal Collegio ed ai provvedimenti adottati ai sensi degli ; c) la gestione finanziaria, anche, ove del caso, attraverso lo strumento della convenzione di cui all', comma 2.
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