Art. 7 · Specificazione delle prestazioni

Art. 7

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Specificazione delle prestazioni

In vigore dal 21 dic 2013
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata: • Pianificazione e programmazione; • Attività propedeutiche alla progettazione; • Progettazione; • Direzione dell'esecuzione; • Verifiche e collaudi; • Monitoraggi. 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata: • Edilizia; • Strutture; • Impianti; • Infrastrutture per la mobilità; • Idraulica; • Tecnologie della Informazione e della Comunicazione; • Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste; • Territorio e Urbanistica.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-10-31;143#art-7