Art. 7
7 / 9Specificazione delle prestazioni
In vigore dal 21 dic 2013
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:
• Pianificazione e programmazione;
• Attività propedeutiche alla progettazione;
• Progettazione;
• Direzione dell'esecuzione;
• Verifiche e collaudi;
• Monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:
• Edilizia;
• Strutture;
• Impianti;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Idraulica;
• Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
• Territorio e Urbanistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-10-31;143#art-7