Art. 5 · Spese e oneri accessori

Art. 5

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Spese e oneri accessori

In vigore dal 21 dic 2013
1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-10-31;143#art-5