Art. 4 · Conferimento degli incarichi e individuazione del personale per la ripartizione dell'incentivo

Art. 4

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Conferimento degli incarichi e individuazione del personale per la ripartizione dell'incentivo

In vigore dal 14 feb 2014
Conferimento degli incarichi e individuazione del personale per la ripartizione dell'incentivo 1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del codice sono conferiti con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione. 2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. 3. L'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 deve riportare l'importo posto a base di gara dei lavori da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo e su indicazione del responsabile del procedimento; il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento. 4. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice: a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento; b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati; c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente; e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate; f) il personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, che provvede a redigere, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo ivi compresi disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; g) il personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento; h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 5. L'atto di conferimento dell'incarico per gli atti di pianificazione comunque denominati di cui al presente articolo, deve riportare i parametri di valutazione sulla base dei quali è determinato l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare, l'elenco nominativo del personale dell'Amministrazione incaricato della progettazione e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 6. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, di cui all'articolo 92, comma 6, del codice: a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento; b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati; c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente; e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate; f) il personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; g) il personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento; h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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