Art. 3 · Piano di approvvigionamento

Art. 3

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Piano di approvvigionamento

In vigore dal 17 dic 2013
1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti informazioni: a) disponibilità territoriale presente o stimata delle biomasse agricole e forestali da utilizzare quali materie prime; b) modalità di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna fase, i consumi energetici e le emissioni di CO2-equivalente che discendono; c) indicazioni precise su come garantire il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle materie prime, nonché della sostenibilità, nel caso di produzione di biocarburanti, così come individuate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal presente decreto. 2. Il piano di cui al comma 1 può prevedere un sistema di approvvigionamento che si avvalga di intese di filiera nonché di contratti quadro per la fornitura di materia prima dai Paesi dell'area euro-mediterranea con i quali l'Italia ha attivato intese nell'ambito dei programmi di cooperazione e sviluppo. Tale sistema deve comunque garantire la tracciabilità e la sostenibilità di cui alla lettera c). 3. Ai fini di cui all', gli impianti di cui al presente decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui al comma 1, i seguenti obiettivi: i) il raggiungimento, entro i primi due anni dalla data di entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2; ii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto; iii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. 4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1 che possono essere utilizzate quali materie prime sono quelle elencate nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.
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