Art. 3 · Gestione delle segnalazioni dei fenomeni interferenziali

Art. 3

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Gestione delle segnalazioni dei fenomeni interferenziali

In vigore dal 23 feb 2014
1. L'attività di gestione delle segnalazioni è affidata dagli operatori alla Fondazione Ugo Bordoni, di seguito Gestore, secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'articolo 31, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che accoglie le segnalazioni degli utenti relative al verificarsi dei fenomeni interferenziali causati dai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz sugli impianti per la ricezione televisiva. Le segnalazioni sono accolte tramite un risponditore automatico ed un contact center preposti a rispondere alle chiamate dirette al numero verde 800 126 126 e tramite un web form presente sul sito web www.helpinterferenze.it, nel rispetto delle procedure, dei formati e delle tempistiche di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Il Gestore, disponendo delle informazioni relative al dispiegamento delle reti LTE, comunicate dagli operatori secondo le modalità e le tempistiche di cui all'allegato 2 del presente decreto, e delle informazioni relative alle reti televisive, messe a disposizione dal Ministero, individua le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE in banda 800 MHz, informandone gli operatori per le attività di loro competenza di cui all'. 3. Il Ministero, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico, operativo logistico e di comunicazione del Gestore, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale tra il Ministero ed il Gestore, monitora le misure e le modalità di intervento degli operatori, disponendo con separato provvedimento, ai sensi dell' ed ove necessario, la rimodulazione delle percentuali di contribuzione di cui all'.
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