Art. 6 · Cause di esclusione

Art. 6

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Cause di esclusione

In vigore dal 5 mar 2014
1. Sono esclusi dalle procedure contrattuali oggetto del presente decreto: a) i soggetti pubblici, privati o organizzazioni senza finalità di lucro che, all'atto della stipula, hanno in corso controversie di natura legale con il Corpo della Guardia di finanza nella specifica materia ovvero si trovano in situazioni di conflitto d'interesse con l'attività istituzionale del Corpo medesimo; b) i soggetti privati che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di idoneità e capacità previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 2. La Guardia di finanza, anche nell'ipotesi in cui si avvale dell'Ente, rifiuta, con atto motivato, qualsiasi richiesta di utilizzo, anche temporaneo, dei simboli qualora: a) dalla licenza può derivare un conflitto d'interesse con l'attività istituzionale della stessa; b) l'utilizzo commerciale dei simboli, comporta un possibile pregiudizio o danno alle proprie finalità istituzionali e all'immagine della stessa; c) il Corpo reputa inammissibile la richiesta di licenza per motivi di opportunità generale. 3. Non è in ogni caso consentito l'uso dei simboli riguardanti: a) la propaganda di natura politica o sindacale e la diffusione di posizioni ideologiche di qualunque natura; b) direttamente o indirettamente, la produzione o la distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) la commercializzazione di beni e l'esecuzione di servizi vietate dalle norme vigenti.
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