Art. 3
3 / 5Prestazioni soggette a contributi
In vigore dal 26 ott 2013
1. Sono individuate, ai sensi dell' del presente regolamento, le seguenti attività per le quali può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati:
a) ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti pubblici, applicabili mediante l'istituto della delegazione, effettuate a favore di associazioni, fondi previdenziali, istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari;
b) copie ed estratti di documenti di archivio effettuati per ragioni non di studio ovvero per ragioni di studio finalizzato alla predisposizione di lavori destinati ad essere commercializzati;
c) accesso ad informazioni e documenti contenuti in banche dati;
d) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell'Amministrazione per ragioni non di ufficio.
2. Tra le associazioni di cui al comma 1, punto a), del presente articolo non sono ricomprese le organizzazioni sindacali a favore delle quali vengono disposte le trattenute sindacali.
3. Riguardo all'accesso alle informazioni e documenti di cui al comma 1, punto c), del presente articolo, restano ferme le previsioni in materia di consultazione senza oneri da parte delle pubbliche amministrazioni degli archivi informatici ai fini dell'acquisizione d'ufficio di dati di cui all'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e le previsioni relative all'accesso alle banche dati, senza oneri, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria allo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-07-30;123#art-3