Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 3 set 2013
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo; Vista la legge 13 novembre 2009, n.172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012)»; Visto il decreto del Ministero della salute 6 luglio 2012, n.143 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2005; Visto l'Accordo collettivo nazionale disciplinante i rapporti con i medici di medicina generale del 29 luglio 1999 (biennio economico 2006 - 2007) e dell'8 luglio 2010 (biennio economico 2008 - 2009) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della salute 6 luglio 2012, n. 143, agli Accordi della medicina generale predetti; Considerato che in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009; Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n.109833 del 21 dicembre 2012; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 18757 del 11 aprile 2013; Adotta il seguente regolamento: 1. È reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, che è parte integrante del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, pari ad un importo complessivo a tutto il 2012 di € 1.106.154,00, si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2013. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 giugno 2013 Il Ministro: Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 292
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2013-06-25;95#art-1