Art. 3
3 / 3In vigore dal 10 ago 2013
1. All'art. 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni», è aggiunto il seguente periodo «Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell'art. 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 giugno 2013
Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013, registro n. 6, foglio n. 289
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