Art. 7 · Penalità per errori od omissioni progettuali

Art. 7

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Penalità per errori od omissioni progettuali

In vigore dal 28 giu 2013
1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga l'indispensabile necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del codice, al responsabile del procedimento e ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo e, ove già corrisposto, esso dovrà essere recuperato.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2013-04-22;66#art-7