Art. 2
2 / 8Campo di applicazione
In vigore dal 28 giu 2013
1. Le somme di cui all'art. 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dei lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti per le attività del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2013-04-22;66#art-2