Art. 1
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In vigore dal 28 giu 2013
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che prevede la ripartizione di un incentivo proporzionale all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, individuando tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione, nonché rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione nel dettaglio delle modalità e dei criteri di ripartizione del predetto incentivo;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recanti il recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e n. 251, recanti il recepimento dell'accordo sindacale (biennio economico 2008-2009), rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Rilevato che il predetto art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 trova applicazione anche nei confronti del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Considerato che la specificità delle funzioni e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rendono necessario procedere all'emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente il dipartimento stesso;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 novembre 2008 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente, nonché con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente. del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/2013/12 del 20 marzo 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Obiettivi
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», e si applica nei casi di attività professionali svolte a cura del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la realizzazione di lavori.
2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi, l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento della parte relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento delle spese tecniche generali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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