Art. 2 · Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010

Art. 2

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Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010

In vigore dal 19 lug 2013
1. All'articolo 5: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione."; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente. 2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. 2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".
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