Art. 9 · Commissioni e imposta applicata

Art. 9

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Commissioni e imposta applicata

In vigore dal 24 mag 2013
1. Per le tipologie di scommesse di cui all', l'imposta unica, ai sensi dell', comma 1, lettera g) del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è pari al venti per cento della base imponibile. 2. Costituiscono base imponibile le commissioni trattenute dal concessionario ai giocatori, fino a un massimo del 10 per cento delle somme giocate nelle scommesse abbinate, incluse le commissioni sulle vincite. 3. Gli importi delle commissioni sono comunicati tramite il protocollo di comunicazione, entro le 12 ore successive al momento della determinazione degli esiti vincenti di un mercato e per ogni singolo giocatore. Tali importi sono convalidati dal sistema centralizzato nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. I criteri per il calcolo delle commissioni di cui al comma 2 sono preventivamente comunicati ad AAMS ed approvati in sede di presentazione dell'istanza di cui all', comma 1. Eventuali variazioni di tali criteri, ai sensi dello stesso comma 1, sono preventivamente approvate da AAMS. 4. Il sistema centralizzato calcola giornalmente l'imposta unica determinata sulla base delle commissioni effettivamente applicate dal concessionario e rende disponibili i relativi dati al concessionario. 5. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto con le modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66. 6. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni è compresa nell'imposta unica di cui ai commi che precedono.
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