Art. 5 · Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti

Art. 5

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Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti

In vigore dal 18 ago 2015
1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano, anche sulla base di segnalazioni delle Regioni. 2. Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che in base al piano doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero o l'Autorità, a seconda delle previsioni di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, impongono al gestore di realizzare detto investimento entro un termine definito, purchè esso sia ancora pertinente sulla base del più recente piano. 3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni emanate in conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 93/2011. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 febbraio 2013 Il Ministro: Passera Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 267

Note all'articolo

  • La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, facendo conseguentemente perdere efficacia al presente provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-02-27;65#art-5