Art. 9
9 / 11Direttore
In vigore dal 7 giu 2013
1. Il direttore è nominato con decreto del Ministro della salute tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e con provata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche e private e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto di lavoro e al trattamento economico del direttore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto compatibili.
2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione. Il direttore adotta, altresì, su delibera del consiglio di indirizzo, ai sensi dell', comma 3, lettera c), il regolamento di amministrazione e contabilità e gli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e finanze.
3. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati. È, altresì, responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, compatibilmente con l'organizzazione interna e la dotazione organica.
4. Il direttore si avvale della collaborazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e al trattamento economico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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