Art. 6 · Patrimonio

Art. 6

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Patrimonio

In vigore dal 7 giu 2013
1. I beni dell'Istituto sono descritti in separati inventari, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle previste dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare: a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati e l'ufficio a cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonché la rendita imponibile; c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive variazioni anche per manutenzione straordinaria. 3. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia del loro valore e redditività e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili. 4. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, l'Istituto continua a svolgere la propria attività nei locali già messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), secondo le modalità convenzionali in essere.
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