Art. 3
3 / 11Programmazione delle attività
In vigore dal 7 giu 2013
1. L'Istituto svolge la sua attività sulla base di progetti annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con gli indirizzi strategici e sentito il consiglio di indirizzo di cui all'. I progetti sono approvati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
2. I volumi e le tipologie dell'attività socio-assistenziale, erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono definiti mediante singoli accordi con le regioni interessate.
3. Per la realizzazione di specifici progetti, anche di ricerca, l'Istituto può stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture pubbliche e private e con università, anche straniere, costituire e partecipare a consorzi, con soggetti di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità. Eventuali perdite derivanti dalla partecipazione a consorzi o altre società partecipate possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre la quota di partecipazione versata. Nell'ambito dei progetti di ricerca, l'Istituto può sperimentare, senza oneri aggiuntivi, nuove modalità di aggregazione e di collaborazione caratterizzate da flessibilità e temporaneità, con ricercatori di altri enti e strutture, ovvero autorizzare l'impiego del proprio personale assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al comma 3, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni può, nel rispetto della normativa vigente in materia di enti ed organismi pubblici, altresì:
a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato d'uso per l'acquisizione di beni strumentali finalizzati all'attività istituzionale;
b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
c) acquisire, da parte di soggetti pubblici e privati, risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del proprio codice etico;
e) utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti di ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da Ministeri o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché professionalità esterne attraverso contratti di collaborazione, nel rispetto della disciplina prevista dall', comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del predetto decreto legislativo, avvalendosi di figure dotate di particolari professionalità e di alta qualificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2013-02-22;56#art-3