Art. 3
3 / 3In vigore dal 27 apr 2013
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92.
Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2013
Il Ministro: Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-02-22;37#art-3