Sez. II
Art. 9
9 / 17Risoluzione rapporti
In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro è determinato in base alle procedure di licenziamento poste in essere, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 4 della tabella A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-9