Art. 9 · Rinnovo dei patentini

Art. 9

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Rinnovo dei patentini

In vigore dal 6 mag 2021
1. Alla scadenza del biennio di validità del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda in bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta: a) la quantità e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all'ultimo anno solare immediatamente precedente; b) i dati e le informazioni di cui all', comma 3. 2. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui al comma 1 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili. 3. Il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall' per il rilascio del patentino. 4. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51. 5. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l'Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente. 6. Presso gli impianti di distribuzione carburanti il rinnovo del patentino, quando lo stesso è stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, è sempre consentito.

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-02-21;38#art-9