Art. 3 · Istituzione delle rivendite ordinarie

Art. 3

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Istituzione delle rivendite ordinarie

In vigore dal 6 mag 2021
1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali... della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione tali da rendere palese la sussistenza dell'interesse del servizio, nonché delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici. 2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita già esistenti nonché delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti: a) adeguata all'interesse del servizio; b) organizzata in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonché del gettito. 3. In occasione della predisposizione di ciascun piano sono valutate le domande di trasferimento nonché le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all'Amministrazione durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per l'istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano nè obblighi a carico dell'Amministrazione. 4. L'Ufficio competente formula, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie avendo cura di inserirvi esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all' e alla luce di ogni altro elemento istruttorio utile. 5. In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, l'Ufficio competente, ai fini dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e per consentire l'esercizio della facoltà di cui all', comma 1, lettera b), della medesima legge, rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'esercizio della facoltà di cui al predetto , comma 1, lettera b), è effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano è reso pubblico, trascorsi i quali l'Ufficio competente definisce il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facoltà di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo. 6. L'Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione, pubblica l'avviso per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.

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Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-02-21;38#art-3