Art. 13
13 / 13Disposizioni finali ed entrata in vigore
In vigore dal 17 apr 2013
1. Ai fini dell'esercizio di tutte le attività previste dal presente regolamento l'Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici direttamente ovvero avvalendosi del competente Comando della Guardia di finanza.
2. I competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si attengono, nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, oltre a quanto nello stesso espressamente richiamato a tale riguardo, ai principi, criteri e disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate con modalità elettronica.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 150
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-02-21;38#art-13