Art. 1
1 / 13Vendita al pubblico di tabacchi lavorati
In vigore dal 17 apr 2013
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, recante l'attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 95/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall', comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;
Visto l'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall', comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Considerato il regime regolatorio vigente per la vendita dei tabacchi lavorati e attesa l'esigenza che tale regime risulti comunque compatibile con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori;
Considerata altresì la necessità di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione;
Valutato che la razionalizzazione della rete di vendita, consistente tra l'altro nell'indicazione ed applicazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, previene ed esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita e, conseguentemente, costituisce strumento necessario al fine di non alterare l'offerta di tabacchi in misura non corrispondente all'entità della stessa;
Ritenuto, in particolare, che ai fini dell'efficienza della rete di vendita occorra tenere conto dell'andamento sia dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda;
Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per l'istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati;
Udito il parere emesso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio 2013;
Vista la nota prot. n. 3-1587 del 15 febbraio 2013 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Vendita al pubblico di tabacchi lavorati
1. La vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini.
2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.
Storico versioni
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