Art. 5 · Impianto per la produzione del CSS-Combustibile
Titolo II

Art. 5

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Impianto per la produzione del CSS-Combustibile

In vigore dal 29 mar 2013
1. Ai fini del presente regolamento, il CSS-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
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