Art. 17 · Clausola di riconoscimento reciproco
Titolo V

Art. 17

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Clausola di riconoscimento reciproco

In vigore dal 29 mar 2013
1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purchè le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 2013 Il Ministro: Clini Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 34
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-17