Titolo V
Art. 16
16 / 17Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 29 mar 2013
1. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1, e dell', comma 1, per un periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358.
2. Gli impianti di cui all', comma 1, lettere b) e c), in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, che preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) o del combustibile da rifiuto (CDR) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, possono utilizzare, nei limiti indicati dalla predetta autorizzazione, il CSS-Combustibile previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Nella comunicazione sono indicati i dati identificativi del produttore del CSS-Combustibile e la classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi dell'Allegato 1, tabelle 1 e 2. La comunicazione è corredata dalle autorizzazioni del produttore e dalle rispettive certificazioni di qualità ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La medesima procedura si applica qualora l'utilizzatore decida, successivamente, di utilizzare un diverso CSS-Combustibile oppure un CSS-Combustibile prodotto da un diverso produttore.
3. Il presente regolamento è comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ai sensi dell'articolo 21 della Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti, nonché ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
4. L'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all', comma 1, lettere b) e c), concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformità alle vigenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-16