Art. 14 · Comunicazione annuale
Titolo V

Art. 14

14 / 17

Comunicazione annuale

In vigore dal 29 mar 2013
1. Entro il 30 aprile di ogni anno ogni produttore trasmette, con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso strumenti di controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di settore, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per codice CER; b) le quantità di CSS-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al presente regolamento, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359; c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali; d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di CSS-Combustibile effettuate; e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile; f) i dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile trasmette con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento; b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato; c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore; d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile. 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente, e sono corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all', comma 2, lettera d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-02-14;22#art-14