Art. 6
6 / 16Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato
In vigore dal 21 mag 2013
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'.
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all', comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.
3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all', comma 1, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno.
L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all' della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I soggetti di cui all', comma 2, hanno la possibilità di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. Nel caso in cui i soggetti di cui all', comma 2, organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
Storico versioni
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