Art. 3 · Accreditamento dei corsi e delle sedi

Art. 3

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Accreditamento dei corsi e delle sedi

In vigore dal 21 mag 2013
1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui al presente articolo. 2. I soggetti di cui all', comma 2, che intendono richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'. 3. La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento può concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli. 4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni di cui all', comma 2, lettera b), deve essere altresì corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo nonché dalle seguenti dichiarazioni: a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica dell'accreditamento; b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con un'università di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attività di ricerca svolta con l'università medesima. 5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso. 6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all', comma 2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all', comma 1, lettere a), c), d), e), f). 7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell' è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 8. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. 9. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.
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