Art. 2 · Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca

Art. 2

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Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca

In vigore dal 21 mag 2013
1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato. 2. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti: a) università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico; b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate; c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto; d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico; e) università in convenzione, ai sensi dell', comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico. 3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), è accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui all', sulla base dei seguenti criteri: a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali dell'ente espressamente citati nello statuto; b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali; c) documentato svolgimento di attività di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato; d) requisiti organizzativi e disponibilità di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo; e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR definisce i criteri per l'individuazione della soglia minima che determina l'esito positivo della valutazione.
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