Art. 10
10 / 16Dottorato in convenzione con istituzioni estere
In vigore dal 21 mag 2013
1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell', con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
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