Art. 2 · Ambito di applicazione
Capo I

Art. 2

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Ambito di applicazione

In vigore dal 21 apr 2013
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell', commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell', comma 9, della medesima legge.
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