Art. 2
2 / 2Ambito di applicazione
In vigore dal 9 apr 2013
1. Le disposizioni di cui all' si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle sostanze che figurano nell'elenco provvisorio di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento (UE) n. 10/2011.
2. Le disposizioni di cui all' non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 febbraio 2013
Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 3, foglio n. 206
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2013-02-04;23#art-2